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Prodotti di montagna

La Commissione Europea, con il nuovo Regolamento Delegato n. 665/2014, ha approvato l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna". Per essere considerato "prodotto di montagna", l'alimento deve essere un prodotto animale o vegetale ottenuto nelle zone di montagna come definite dal Regolamento dell'Unione Europea n. 1305/2013 del Programma di Sviluppo Rurale.

In particolare le condizioni per le quali un prodotto possa fregiarsi dell'indicazione "prodotto della montagna" sono le seguenti:  

  • animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zona di montagna;
  • animali transumanti che siano stati allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna;
  • un'alimentazione annua nella quale la materia prima che non può essere prodotta in zona di montagna, non superi il 50 % della razione in generale per tutti gli animali, il 40% nel caso dei ruminanti, il 75% nel caso dei suini;
  • api che abbiano raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna;
  • prodotti di origine vegetale (ortaggi, frutta, cereali e leguminose, ecc.) che provengano solo da piante coltivate nelle zone di montagna;
  • prodotti trasformati i cui seguenti ingredienti possano venire da fuori zona di montagna qualora non superino in peso il 50 % del peso totale del prodotto: erbe, spezie e zucchero, sale, acqua, coloranti, conservanti e altri prodotti non in allegato 1 al Trattato.
  • le operazioni di trasformazione di latte e prodotti lattiero - caseari o di macellazione e lavorazione delle carni o di spremitura dell'olio di oliva abbiano luogo in zona di montagna;
  • se le operazioni sono effettuate anche al di fuori delle zone di montagna, che la distanza dalla zona di montagna in questione non sia superiore a 30 km.

Tale indicazione facoltativa non deve riportare riferimento geografico all'area di produzione ed è indicazione facoltativa in quanto il produttore può decidere se inserirla nell' etichetta dei suoi prodotti. 

Per maggiori informazioni, vai alla pagina web del sito di Regione Veneto dedicata ai "prodotti di montagna".

Per saperne di più
UO Qualità conoscenze e innovazioni agroalimentari:
Direttore - Giorgio Trentin (tel. 041 2795529 - email: giorgio.trentin@regione.veneto.it)
P.O. Regimi di qualità dei prodotti agroalimentari
Responsabile - Giovanni Mancinelli (tel. 041 2795521 - email: giovanni.mancinelli@regione.veneto.it)

 

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